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Legge 01/08/2002 n. 166

1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci giā assegnatari in godimento č costituito dal valore delle singole unitā immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato

2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo di cessione č determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 19, comma 2, della presente Legge e, per la parte restante, in misura pari al valore stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unitā immobiliari da determinare secondo quanto

d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in corso di ammortamento, l'entitā del contributo, nonchč il piano di riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo individuale

e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di quelle giā erogate

f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprietā indivisa

g) Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in proprietā siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo. Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione dovranno essere impiegate dalle cooperative per incrementare il proprio patrimonio di alloggi in godimento".

Art. 30. (Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia)

1. Gli immobili demaniali giā in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilitā del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione puō assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.

4. Per le finalitā di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.

5. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti č istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, č composto

a) dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato

b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato

c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato

d) dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo delegato

e) dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato

f) dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e dife sa civile, o da un suo delegato

g) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.

6. Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nessun compenso o rimborso spese č previsto per i componenti del Comitato stesso.

7. Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzial-

Art. 31. (Disposizioni in materia di impianti a fune)

1. All'articolo 145, comma 46, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge 11 maggio 1999, n.140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneitā al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'articolo 8, comma 3, della Legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneitā al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni".

2. Possono usufruire della proroga di cui all'articolo 145, comma 46, della citata Legge n. 388 del 2000, come modificato dal comma 1 del presente

articolo, anche gli impianti la cui vita tecnica č terminata nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente Legge.

3. Fermi restando gli orientamenti della Commissione europea in materia di concorrenza, i fondi previsti dall'articolo 8 della Legge 11 maggio 1999, n. 140, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario in conformitā al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.

4. In luogo del contributo annuo di cui all'articolo 8, comma 3, della citata Legge n. 140 del 1999, lo Stato trasferisce alle regioni a statuto ordinario, in unica soluzione, nell'anno 2002, l'ammontare complessivo di 180.000.000 di euro. Per l'anno 2002, quanto a 2.582.000 euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della citata Legge n. 140 del 1999, come rideterminata dalla tabella F allegata alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per la restante parte, pari a 177.418.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20022004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Sono fatti salvi gli interventi giā previsti e finanziati con il primo bando, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata Legge n. 140 del 1999, purchč giā realizzati o in corso di realizzazione entro il termine del 31 dicembre 2002. Il contributo da liquidare č pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo della spesa.

6. Le risorse previste dal comma 1 dell'articolo 54 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e quelle previste dalla presente Legge sono ripartite entro il 30 settembre 2002 alle regioni a statuto ordinario, con Decreto del Ministro delle attivitā produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tali risorse costituiscono il concorso dello Stato al finanziamento delle iniziative regionali di sostegno all'innovazione e all'ammodernamento degli impianti a fune. Note all'art. 31:

- Il testo vigente dell'art. 145, comma 46 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001) come modificato dalla Legge qui pubblicata č il seguente: "46. Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefici di cui all'art. 8, comma 3, della Legge 11 maggio 1999, n. 140, o con altri benefici pubblici statali, regionali o di enti locali potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo della loro idoneitā al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di due anni dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con Decreto ministeriale 2 gennaio 1985, del Ministro dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali.

-Il testo dell'art. 8 della Legge 11 maggio 1999, n. 140 recante norme in materia di attivitā produttive č il seguente: "Art. 8 (Fondo per l'innovazione degli impianti a fune).

1. A decorrere dall'anno 1999 č istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalitā di cui al presente comma č autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.

2. Fermo restando quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio Decreto, ripartisce le risorse di cui al presente art. tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato".

- Il Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 novembre 1999 reca: Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune di cui all'art. 8 della Legge 11 maggio 1999, n. 140.

 

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